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REFERENDUM

Il termine referendum è, in prima istanza, il gerundivo neutro sostantivato del verbo latino referre, che significa “riportare, riferire, portare di nuovo indietro”. Come gerundivo in funzione sostantiva, referendum ha un valore passivo‑obbligatorio: “ciò che deve essere riferito”, cioè “ciò che dev’essere riportato a qualcuno” (un’autorità, un consiglio, un organo collegiale). La locuzione che ha originato il sostantivo è ad referendum = “per riferire”, spesso usata in contesti giuridici e diplomatici:
  • convocatio ad referendum = “convocazione per riferire”;
  • negotiationes ad referendum = “trattative per riferire”, cioè da sottoporre a un giudizio superiore.
In latino classico referre è un verbo composto da re‑ (prefisso replicativo/distributivo) + ferre (“portare, portare via”). Il significato primario è “portare indietro, riportare, riportare a qualcuno”. A sua volta, il latino ferre, appartiene ai derivati dalla radice protoindoeuropea bher‑* (o bher‑/bhr‑*) con il significato fondamentale di “portare, trasportare, sostenere” (anche in senso metaforico: “portare una responsabilità, portare un figlio”, “generare”). Questa radice *bher‑ è estremamente diffusa nelle lingue indoeuropee:
  • latino: ferre (“portare”), offero (“porto verso”), auferre (“portar via”), referre (“riportare”);
  • greco antico: pherein (φέρειν) = “portare”;
  • sanscrito vedico: bhárati* (भरति) = “porta, sostiene, regge”, da cui derivano molti composti nominali e verbali.
Anche il prefisso re‑ rientra in un'ampia famiglia  di forme indoeuropee con significato “indietro, di nuovo, contro”:

Nel latino politico‑giuridico, referre assume tre accezioni principali: 
  • riportare informazioni a un’assemblea, un senatus‑consultum, una commissione;
  • riportare un affare a un giudice o a un organo superiore;
  • riportare onore, nel senso morale‑rituale (es. referre gratiam = “restituire il favore”).
Nel latino tardo‑medievale,  la locuzione ad referendum diventa un’espressione tecnica per indicare una riserva di decisione: un accordo, una proposta o un atto che viene accettato “ad referendum”, cioè sulla base della riserva che sia poi riferito a un’autorità superiore per la conferma. Questa matrice giuridico‑diplomatica è la base su cui il diritto costituzionale moderno costruisce il referendum come istituto: non più solo “atto che deve essere riferito a un’autorità”, ma “atto che deve essere confermato da un giudizio popolare”.

Dal punto di vista giuridico‑costituzionale, il referendum moderno è un istituto di democrazia diretta: gli elettori sono chiamati a votare su uno specifico atto normativo (legge o disposizione costituzionale) per approvarlo o abrogarlo.


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